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Sovraindebitamento e Fideiussioni

Il sovraindebitamento di molti italiani è spesso legato a fideiussioni prestate a favore di società commerciali proprie o di parenti e amici. Moltissimi sono i casi di genitori che hanno prestato fideiussioni in favore di imprese dei figli; o di mogli nei confronti dell’azienda del marito.

D’altro canto è consuetudine che i soci o gli amministratori di società rilascino fideiussioni per ottenere l’apertura di fidi o l’accensione di finanziamenti e mutui ipotecari.  Non stupisce dunque come uno degli argomenti più ricercati su google sia propria quello relativo al “sovraindebitamento e fideiussioni”.

Innanzitutto iniziamo col dire che i debiti derivanti da fideiussioni prestate dai soci o da terze persone in favore di imprese rientrano tra i debiti che possono essere oggetto del procedimento di composizione della crisi ex legge 3/2012.

Se prima della legge 3/2012, il sovraindebitamento derivante da fideiussioni non trovava alcuna soluzione: oggi la situazione è cambiata. Il fideiussore potrà accedere alla legge 3/2012 è ottenere lo stralcio del debito. Sul punto è opportuno precisare alcuni aspetti.

Primo aspetto. Il debitore potrà accedere al procedimento di composizione della crisi anche se la società in favore della quale è stata prestata la fideiussione è stata dichiarata fallita e/o il fallimento sia ancora in corso.

Secondo aspetto. Il debitore potrà accedere alla legge 3/2012 anche se la Banca non ha ancora escusso la fideiussione. Questo significa che il debitore potrà rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi senza dover attendere che la banca abbia dato inizio alla procedura giudiziale volta al recupero del credito garantito.

Terzo aspetto. Qualora il sovraindebitamento derivi da fideiussioni bancarie, il debitore  – che accede al procedimento di composizione della crisi – non potrà optare per l’istituto del piano del consumatore; ma dovrà scegliere tra l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio. Sul punto la dottrina e la giurisprudenza costanti precisano che il debitore persona fisica – che abbia prestato fideiussioni in favore di una società/impresa individuale – perde la qualifica di consumatore e quindi potrà disporre solo degli strumenti previsti dalla legge per i debiti derivanti da attività d’impresa: accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio.

Alcuni Tribunali come quelli di Siena o Modena danno una diversa interpretazione, ammettendo  il debitore che abbia prestato fideiussioni, all’istituto del piano del consumatore. Ma si tratta di una posizione minoritaria. In sintesi. Il sovraindebitamento derivante da fideiussioni può essere risolto con i seguenti istituti dell legge 3/2012:  accordo di composizione della crisi e  liquidazione del patrimonio.

Con il primo, il fideiussore propone, con l’aiuto dell’Organismo di Composizione della Crisi, una proposta di ristrutturazione/cancellazione del debito che deve essere approvata dal 60% dei creditori. La proposta di accordo prevede il pagamento di una somma di denaro mensile per un periodo di tempo che va dai 4 ai 6 anni.

Con l’istituto della liquidazione del patrimonio il fideiussore mette a disposizione della procedura tutti i beni di proprietà a prescindere dal loro valore. Il piano di liquidazione non richiede il consenso dei creditori e dura 4 anni.

Al termine della liquidazione dei beni il fideiussore si libera di tutti i debiti a prescindere dal ricavato della vendita. Quindi per esempio: se la fideiussione è di euro 100.000 e il ricavato della vendita è di euro 10.000, il soggetto si libererà dell’intero debito compresi gli euro 90.000 non pagati.  Se il debitore non possiede alcun bene mobile e immobile, potrà mettere comunque a disposizione della procedura una somma di denaro da pagarsi una tantum.

Sul punto si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Brescia del 28.1.2019 che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 consentendo al debitore di stralciare oltre euro 800.000 di fideiussioni prestate a favore di una società fallita di cui era socio e amministratore.

articolo curato da avv. Letterio Stracuzzi http://www.letteriostracuzzi.it

TRIBUNALE DI BRESCIA: Sentenza legge 3/2012 del 28.1.2019. Debito stralciato euro 1.162.423. Liquidazione Patrimonio



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