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Sovraindebitamento liquidazione del patrimonio

La legge 3/2012 o “salva suicidi” ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con questo procedimento il debitore, che si trova in una situazione di sovraindebitamento per ragioni non imputabili ad una condotta dolosa, può ottenere la cancellazione dei debiti che non riesce a pagare.

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede tre istituti a seconda della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti.

Il primo istituto viene denominato di Accordo di composizione della crisi (ai creditori viene proposto una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. L’accordo si applica quando i debiti del soggetto hanno origine da attività d’impresa) i tempi del piano di uscita dalla crisi vanno dai 4 ai 5 anni.

Il secondo istituto viene denominato Piano del consumatore (funziona come l’accordo ma non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da esigenze legate al consumo e/o alla famiglia. Sono pertanto esclusi i debiti contratti per attività d’impresa) i tempi del piano di uscita dalla crisi vanno dai 5 ai 6 anni.

Il terzo istituto è quello della “Liquidazione del patrimonio” Con la liquidazione del patrimonio il soggetto sovraindebitato decide di mettere in vendita tutti i suoi beni utilizzando il ricavato della vendita per pagare i debiti. L’istituto si applica a qualunque tipologia di debito. La liquidazione del patrimonio non richiede il consenso dei creditori. Al termine della vendita dei beni il soggetto si libererà di tutti i debiti anche se il ricavato della vendita è inferiore all’ammontare dei debiti.

La liquidazione del patrimonio rappresenta ad oggi uno degli strumenti più utilizzati dai debitori per risolvere il problema di sovraindebitamento. Nella prassi, con riferimento al sovraindebitamento del debitore “persona fisica”, la situazione debitoria risulta così composta: contratto di mutuo risolto per mancato pagamento delle rate, spese condominiali arretrate e difficoltà a pagare le rate mensili di una finanziaria. A questa situazione si aggiunge la circostanza che nella maggior parte dei casi l’attuale valore commerciale dell’immobile è inferiore rispetto all’ammontare residuo del mutuo. Esempio: la casa vale 100 K a fronte dei seguenti debiti: 1) 150 K con riferimento all’ammontare residuo del mutuo con la banca, 20 K per spese condominiali arretrate e 40 K per prestito con finanziaria.

In questo caso il soggetto grazie alla legge 3/2012 e all’istituto della liquidazione del patrimonio riuscirà a liberarsi da tutti i debiti anche se l’immobile sarà venduto per 50 K o ad un prezzo inferiore. In estrema sintesi con la liquidazione del patrimonio il debitore non riesce a salvare l’immobile ma si libera di tutti i debiti usando il ricavato della vendita del bene: anche se il ricavato è inferiore al totale dei debiti.

Il debitore potrà liquidare il bene immobile gravato dal mutuo ipotecario anche se l’immobile è già all’asta e addirittura anche se l’immobile sia stato già venduta all’asta: in questo caso anche in presenza di un provvedimento di trasferimento dell’immobile. Sul punto un recente articolo dello studio cataldi.

Nella definizione di patrimonio liquidabile ai sensi del procedimento di composizione della crisi non rientrano soltanto i beni immobili di proprietà del soggetto, ma ogni e qualsivoglia altro bene mobile come ad esempio: macchine, moto, oro, gioielli, parte del reddito derivante dal lavoro o da affitto, o parte di eventuali rendite finanziarie, azioni, titoli, etcc,,.

Qualora il soggetto non possegga alcun bene mobile o immobile e sia privo di un’attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato potrà comunque accedere alla liquidazione del patrimonio offrendo il pagamento una tantum di una somma di denaro. Tale somma potrà essere messa a disposizione della procedura di liquidazione anche se proveniente da una terza persona.

Il procedimento di liquidazione del patrimonio dura 4 anni a partire dal provvedimento di omologa del Tribunale competente. Con il provvedimento di omologa da parte del giudice vengono sospese tutte le procedure esecutive in corso quali ad esempio: pignoramenti del V dello stipendio o aste immobiliari. Al termine dei 4 anni il soggetto potrà accedere al beneficio della esdebitazione e ottenere la cancellazione di tutti i debiti che non sono stati pagati con il ricavato della vendita dei beni.

Anche per quanto riguarda l’istituto della liquidazione del patrimonio il debitore dovrà rivolgersi all’Organismo di composizione della crisi territorialmente competente.



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