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Sovraindebitamento debiti tributari e legge n. 145/2018

Il sovraindebitamento di molti italiani deriva da debiti tributari.
Molti sono gli italiani che non sono riusciti negli anni a pagare i tributi dovuti a causa della crisi. Si tratta di tributi legati sia a reddito di lavoro dipendente e autonomo e sia a reddito derivante da attività d’impresa.
Il Governo con la nuova legge 145/2018 ha voluto combattere il fenomeno del sovraindebitamento derivante dai debiti tributari garantendo a tutti i cittadini persone fisiche la possibilità di stralciare capitale, interessi e sanzioni secondo una percentuale determinata dalla soglia di povertà.

Cerchiamo di comprendere meglio. Innanzitutto la misura riguarda solo il sovraindebitamento delle persone fisiche ed è relativa ai soli tributi e contributi, e, per come è scritta la norma, sembra possano rientrarvi, sul versante fiscale, i soli debiti inerenti a imposte sui redditi, IVA, IRAP.La legge fa specifico riferimento alle sole imposte dichiarate ma non versate emergenti dalla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), quindi, sono fuori i recuperi scaturenti da controllo formale 36ter del dpr 600/73.

Si deve inoltre trattare di carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017.

Anche i contributi rientrano nella definizione, ma solo se si tratta di “contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS”, alludendosi implicitamente alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata INPS.

Relativamente alle società di persone, se, ragionevolmente, rientra l’IRPEF imputata per trasparenza e dichiarata dal socio nel quadro RH ma poi non versata, qualche considerazione ulteriore andrà fatta per i debiti a titolo di IVA e IRAP dichiarati e non versati dalla società, nella misura in cui il socio sia stato iscritto a ruolo come obbligato solidale.

Il saldo e stralcio delle cartelle si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella esattoriale con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:
– il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.

La misura prevede espressamente che sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per cui è stata aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – liquidazione del patrimonio –  ai sensi dell’art. 14-ter della L. 3/2012.  

Ma vi è di più. Chi accede al procedimento di composizione della crisi potrà beneficiare dell’aliquota del 10% a prescindere dalla soglia ISEE.
 
Questo significa che se un soggetto ha un debito tributario di euro 100.0000 potrà con la legge 3/2012 pagare solo euro 10.000 e stralciare euro 90.000 a prescindere dalla soglia ISEE.  Clicca il link dell’Agenzia delle Entrate per leggere la norma di legge https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/
Questo significa che qualora il soggetto abbia una situazione di sovraindebitamento – che comprenda altri debiti rispetto a quelli tributari (come ad esempio un mutuo ipotecario o un finanziamento chirografario)  – lo strumento migliore per stralciare i debiti compresi quelli tributari è il procedimento di composizione della crisi.
Articolo a cura del dott. Alessio D’Oca commercialista e revisore dei conti. Gestore della Crisi Organismo di Composizione della Crisi di Milano di Protezione Sociale Italiana


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