Gazzetta Del Debitore

A CURA DI PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Blog di informazione e approfondimento sui temi del sovraindebitamento e dell’applicazione della Legge 3/2012



La gazzetta del debitore > Sentenze legge 3/2012 tribunali > TRIBUNALE DI RIMINI Sospensione asta immobiliare a seguito del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi L. 3/2012 per sovraindebitamento di euro 1.800.000,00

TRIBUNALE DI RIMINI Sospensione asta immobiliare a seguito del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi L. 3/2012 per sovraindebitamento di euro 1.800.000,00

Tribunale di Rimini: Provvedimento del 15.12.2015 pronunciato dalla Dott.ssa M.E. Polchi

Il Tribunale di Rimini – sezione Esecuzioni immobiliari – nella persona del giudice Dott.ssa M.E. Polchi ha emesso provvedimento di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, con vendita dei beni immobili staggiti fissata al 17/12/15.

Il Giudice ha pronunciato il provvedimento in oggetto a seguito dell’istanza di sospensione dell´esecuzione presentata in data 14/12/15 dai legali della Libera Debito in cui veniva dato atto dell’avvenuto deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 effettuato in data 11/12/15 alla luce di quanto previsto dal secondo comma, lettera c) dell’art 10 della L. 3/2012, cosi’ come modificato dal D.L. 179/2012.

La norma suindicata, sancisce, infatti, che “il giudice con la fissazione dell’udienza di omologazione dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

Il giudice dell’esecuzione conferma con questo provvedimento la validità della procedura di composizione della crisi sotto il profilo dell’immediata sospensione di tutte le eventuali azioni esecutive individuali intraprese dai creditori prima del provvedimento di omologa del piano da parte del Giudice del sovraindebitamento.

Il caso in oggetto risulta particolarmente rilevante sia per la varietà e complessità dei debiti che per il tipo di proposta elaborato con il piano – accordo del consumatore. Per quanto riguarda il primo profilo, il cliente presentava una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 1.800.000,00 nei confronti di tre istituti di credito, Equitalia e di alcune finanziarie. Per quanto riguarda il secondo profilo, la proposta di piano redatto dalla Libera Debito, secondo la documentazione contabile fornita dal cliente, prevedeva uno stralcio del debito pari al 70%.

Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini conferma la validità sia del ricorso che del piano predisposti  , ciò in quanto il Giudice dell’esecuzione ha provveduto a sospendere la procedura esecutiva immobiliare nonché la vendita dei beni immobili staggiti e rappresenta un altro importante risultato che attesta la validità del lavoro svolto dalla società Libera Debito nell’ambito della composizione della crisi per la tutela dei debitori e che da una nuova speranza a quanti si trovano in questo momento schiacciati dal peso dei debiti.

Segnaliamo che il provvedimento ottenuto sarà prossimamente pubblicato sulla rivista di informazione giuridica   ilcaso.it.

Causa istruita e seguita dall’avv. Letterio Stracuzzi e dall’avv. Giovanna Di Mattei

Scarica la sentenza



Potrebbero interessarti

VUOI ACCEDERE ANCHE TU ALLA LEGGE 3/2012?

Noi possiamo aiutarti.