Gazzetta Del Debitore

A CURA DI PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Blog di informazione e approfondimento sui temi del sovraindebitamento e dell’applicazione della Legge 3/2012



La gazzetta del debitore > OCC MILANO Archivio Sentenze > Tribunale di Milano – accolto ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012

Tribunale di Milano – accolto ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012

Tribunale di Milano – sez. fallimentare: Provvedimento del 10.12.2015 pronunciato dal Giudice nominato nel procedimento di composizione della crisi ex Legge 3/2012.

Nel caso di specie il debitore si era rivolto alla società Libera Debito dando incarico di predisporre una proposta di piano di ristrutturazione del debito ai sensi della legge 3/2012 ed il ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura ed ottenere la nomina dell’Organismo di composizione della Crisi.

Successivamente al deposito del ricorso e del relativo piano la causa veniva assegnata al Giudice competente del sovraindebitamento che, ritenuto sussistenti nel caso in oggetto i presupposti di legge per accedere alla procedura da sovraindebitamento, ex art 7 della Legge n. 3/2012, con provvedimento del 10/12/2015 nominava il professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012.

Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Milano conferma la validità sia del ricorso che del piano predisposti dal team della società Libera Debito, in quanto il Giudice del sovraindebitamento ha nominato immediatamente il professionista che svolgerà i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n3/2012, ma, allo stesso tempo, evidenzia un diverso orientamento dei giudici meneghini i quali, a differenza di altri Tribunali, non dispongono l’immediata sospensione delle procedure esecutive pendenti, ex art 12 bis, comma 2, legge 3/2012 a seguito del deposito del ricorso e del piano da parte dell’istante ma subordinano tale sospensione alla definizione del piano ed all’attestazione fattibilità effettuati dall’Organismo di Composizione della Crisi dagli stessi nominato.

Il provvedimento ottenuto a Milano è un altro importante risultato che attesta la validità del lavoro svolto  nell’ambito della composizione della crisi per la tutela dei debitori e che da una nuova speranza a quanti si trovano in questo momento schiacciati dal peso dei debiti.

Scarica la sentenza



Potrebbero interessarti

VUOI ACCEDERE ANCHE TU ALLA LEGGE 3/2012?

Noi possiamo aiutarti.