Provvedimento del 18/04/2016 – Procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 204/13 – dott.ssa M. Belardinelli
– Il Tribunale di Bologna – nella persona del giudice dell’esecuzione, all’udienza chiamata per determinare le modalità di vendita dell’immobile pignorato, ex art 569 c.p.c., ha disposto il rinvio dell’udienza avendo preso atto del deposito del ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento effettuata dal legale del debitore qualche giorno prima.
– Nel caso in oggetto veniva depositato, nell’interesse del debitore, ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento e relativa Proposta di Liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter, legge 3/2012 – rg. 1793/2016, tre giorni prima l’udienza fissata nell’esecuzione.
– Successivamente, il giudice del sovraindebitamento, ha provveduto a nominare l’organismo di composizione della crisi (OCC) con cui i consulenti del debitore hanno già svolto l’incontro funzionale al deposito della relazione di fattibilità.
Relazione che sarà depositata qualche giorno prima dell’udienza di rinvio fissata nell’ esecuzione.
– Tale relazione di fattibilità permetterà al giudice del sovraindebitamento di convertire la procedura esecutiva in procedura da sovraindebitamento (liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter, legge 3/2012) in cui il bene pignorato sarà venduto con risparmio di costi a vantaggio del debitore.
– Il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ha permesso di ottenere il tempo necessario per far depositare la relazione di fattibilità all’OCC.
– La tempistica così ristretta è stata possibile grazie al lavoro svolto dagli avvocati e commercialisti della libera debito che hanno , prima preparato la proposta liquidazione del patrimonio ed il ricorso per l’accesso al sovraindebitamento e poi interloquito con l’OCC per definire la proposta, accelerando così i tempi del lavoro del professionista nominato dal Tribunale.
Causa seguita ed istruita dall’ Avv. Letterio Stracuzzi
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