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Legge 3 2012 tempi

I tempi della legge 3/2012 sono abbastanza celeri e, a differenza delle procedure concorsuali classiche, sono definiti dalla stessa legge. La volontà del Legislatore è stata quella di garantire ai debitori dei tempi certi per la risoluzione delle situazioni di crisi.

Esaminiamo attentamente i tempi della legge 3/2012 con riferimento al procedimento di composizione della crisi e ai singoli istituti coinvolti.

Il procedimento prevede due fasi. La prima fase è quella che si svolge davanti all’Organismo di Composizione della Crisi e si conclude con il provvedimento di omologa del piano con decreto del Tribunale fallimentare. Questa prima fase segue il seguente iter:

  • Presentazione della domanda. Il procedimento di composizione si avvia per mezzo di un semplice istanza da compilare e trasmettere alla Segreteria dell’OCC.
  • Valutazione preliminare. La segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento.
  • Accettazione Preventivo. Se la valutazione è positiva, la Segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della procedura: comprensivo del compenso del Gestore della Crisi
  • Nomina gestore della Crisi. Dopo l’accettazione del preventivo la Segreteria nomina un gestore della crisi. Il gestore ha il compito di verificare la situazione di sovraindebitamento del debitore.
  • Incontro con il gestore della Crisi. Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che l’hanno generata.
  • Piano di soluzione della crisi. Il gestore dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo.
  • Omologa del Piano. Dopo aver ultimato il piano, il gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano

Questa prima fase si conclude mediamente in 3/4 mesi dal deposito dell’istanza all’Organismo. I tempi possono allungarsi qualora il debitore tardi a recuperare tutta la documentazione richiesta dall’Organismo di Composizione della Crisi per preparare il piano di uscita dalla crisi.

Con l’omologa del piano vengono sospese tutte le procedure esecutive e il soggetto si libera dalle pretese di tutti i creditori.

La seconda fase riguarda l’esecuzione del piano di uscita della crisi da parte del debitore. I tempi della seconda fase sono diversi a seconda delle tre tipologie di piano previste dalla legge 3/2012.

Nell’ipotesi di Accordo di composizione della crisi (ai creditori viene proposto una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. L’accordo si applica quando i debiti del soggetto hanno origine da attività d’impresa) i tempi del piano di uscita dalla crisi vanno dai 4 ai 5 anni.

Nell’ipotesi di Piano del consumatore (funziona come l’accordo ma non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da consumo/famiglia. Sono pertanto esclusi i debiti contratti per attività d’impresa) i tempi del piano di uscita dalla crisi vanno dai 5 ai 6 anni.

Nell’ipotesi della Liquidazione del patrimonio (il debitore e l’Organismo individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. La liquidazione del patrimonio non richiede il consenso dei creditori e si applica sia ai debiti derivanti da esigenze di consumo o della famiglia e sia ai debiti derivanti da attività professionale o d’impresa) i tempi del piano sono fissi in 4 anni.

Al termine del piano di uscita della crisi il debitore otterrà la cancellazione dei debiti pregressi e potrà ripartire nuovamente con tutte le centrali rischi pulite.



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