Gazzetta Del Debitore

A CURA DI PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Blog di informazione e approfondimento sui temi del sovraindebitamento e dell’applicazione della Legge 3/2012



La gazzetta del debitore > Legge 3/2012 > Legge 3/2012 cancella debiti

Legge 3/2012 cancella debiti

Con la legge 3/2012 il soggetto indebitato paga i debiti che riesce a pagare e cancella i debiti rimanenti.

La legge mira a eliminare in Italia la c.d. responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali. La legge 3/2012 garantisce a tutti i soggetti debitori la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti pregressi al fine di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia.

In altre parole, il debitore che si trova schiacciato dal carico dei debiti accumulati, non sarà più costretto a rinunciare al proprio futuro, ma avrà una seconda opportunità per ripartire da zero, pianificando la propria vita e quella della sua famiglia.

Per questi motivi la legge 3/2012 è stata soprannominata dagli addetti ai lavori “legge salva suicidi”. La legge è stata emanata in Italia nel lontano 2012 quando a causa della crisi economico-finanziaria che aveva colpito l’Italia, molti imprenditori e cittadini si erano tolti la vita a causa della situazione di sovraindebitamento in cui versavano.

Il procedimento di composizione della crisi si applica a qualunque tipologia di debito contratto dal soggetto, quali ad esempio i debiti chirografari, i debiti ipotecari e quelli fiscali. A titolo di esempio e con finalità descrittive la legge 3/2012 si applica ai seguenti debiti: legge 3/2012 mutuo, finanziamento, prestito, spese condominiali, imposte, bolli, tributi, carte di credito revolving, fidi, cessioni del V, cambiali, garanzie personali e reali, fideiussioni, tasse etc.

Per ottenere la cancellazione dei debiti il debitore deve avviare il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il procedimento di composizione della crisi si avvia mediante il deposito di un’istanza all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente. Il procedimento dura in media 4 mesi e si conclude con il provvedimento di omologa del Tribunale competente. Questa procedura segue il seguente iter:

  1. Presentazione domanda. Il procedimento di composizione si avvia per mezzo di un istanza da compilare e trasmettere per mail o fax alla Segreteria dell’OCC
  2. Valutazione preliminare. La segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento.
  3. Accettazione Preventivo. Se la valutazione è positiva, la Segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della procedura: comprensivo del compenso del Gestore della Crisi
  4. Nomina gestore della Crisi. Dopo l’accettazione del preventivo la Segreteria nomina un gestore della crisi. Il gestore ha il compito di verificare la situazione di sovraindebitamento del debitore.
  5. Incontro con il gestore della Crisi. Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che l’hanno generata.
  6. Piano di soluzione della crisi. Il gestore dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo.
  7. Omologa del Piano. Dopo aver ultimato il piano, il gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano

Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. L’accordo si applica quando i debiti del soggetto hanno origine da attività d’impresa.

Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non richiede il consenso dei creditori. Il piano del consumatore si applica quando i debiti del soggetto derivano da esigenze legate al consumo e alla famiglia. Sono pertanto esclusi i debiti contratti per attività d’impresa.

Liquidazione del patrimonio: il debitore e l’Organismo individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. La liquidazione del patrimonio non richiede il consenso dei creditori e si applica sia ai debiti derivanti da esigenze di consumo o della famiglia e sia ai debiti derivanti da attività professionale o d’impresa.

All’esito della procedura di composizione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza ottiene il beneficio dell’esdebitazione. L’esdebitazione significa la cancellazione dei debiti che non sono stati pagati.

Il soggetto potrà quindi ripartire nuovamente libero dai debiti, riacquistando la propria dignità senza più essere segnalato in alcuna centrale come cattivo pagatore.



Potrebbero interessarti

VUOI ACCEDERE ANCHE TU ALLA LEGGE 3/2012?

Noi possiamo aiutarti.