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Come accedere alla legge 3/2012: istruzioni per l’uso

La legge 3/2012 sta entrando a poco a poco nel lessico comune di molti italiani, costretti a vivere nella morsa della crisi.  D’altro canto sono numerose le sentenze dei Tribunali che, applicando la legge 3/2012, hanno dato speranza a persone e imprese: cancellando situazioni debitorie divenute insostenibili.

In questa situazione, non stupisce come una delle parole più ricercate su Google sia “come accedere alla legge 3/2012”. In questo articolo cercheremo di spiegare con parole semplici cosa bisogna fare per accedere alla legge 3/2012.

Innanzitutto, va precisato che la legge 3/2012 ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura a carattere giudiziale – della durata di 4 mesi – di competenza della sezione fallimentare del Tribunale del luogo di residenza del debitore. Di conseguenza, quando si parla di accesso alla legge 3/2012 si deve parlare, correttamente, di accesso al procedimento di composizione della crisi.

Per accedere alla legge 3/2012 il debitore (persona fisica o giuridica) deve rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente. Facciamo un esempio. Se il debitore risiede in un comune della provincia di Bergamo, potrà rivolgersi ad uno degli Organismi di Composizione della crisi che operano nella provincia di Bergamo.

L’organismo è un ente pubblico che ha il compito di aiutare il debitore in tutte le fasi della procedura, fino alla sentenza di omologa del Tribunale. Tra i compiti principali dell’Organismo rientra certamente quello di fornire al debitore  tutte le informazioni sulla legge 3/2012, sui requisiti di accesso e sugli istituti applicabili.  L’Organismo inoltre ha il compito di valutare, in via preventiva, se il debitore può accedere alla legge e qual è sarà l’ammontare del debito che potrà essere stralciato.

Una volta individuato l’Organismo di Composizione della crisi e ricevuta la valutazione di fattibilità, l’accesso alla legge 3/2012 è semplicissimo.

Basterà consultare la pagina web dell’Organismo, scaricare l’istanza per l’accesso alla procedura e inviarla per mail/fax all’Organismo, unitamente alla copia del pagamento della tassa di euro 244 per l’avvio della procedura.  Maggiori info sul sito http://www.occmilano,com

La compilazione dell’istanza di accesso alla legge 3/2012 – di qualunque Organismo di Composizione della Crisi – richiede l’indicazione dei seguenti dati: 1) componenti nucleo familiare del debitore, 2) reddito del debitore e del nucleo familiare, 3) situazione patrimoniale e reddituale del debitore con indicazione dei beni mobili e immobili di proprietà, 4) indicazione della situazione debitoria del ricorrente e 5) relazione sulle ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento.

A proposito della situazione debitoria, una cosa spesso sfugge alla maggior parte delle persone che intendono accedere alla legge 3/2012: con il procedimento di composizione della crisi vanno trattati e risolti tutti i debiti del ricorrente, anche quelli che non sono a sofferenza. Il debitore non può scegliere a propria discrezione quali debiti inserire nel procedimento di composizione della crisi e quali no.  Si tratta di un aspetto fondamentale che molto spesso non viene tenuto  in debita considerazione.

Tornando ai passi da compiere per accedere alla legge 3/2012. Una volta compilata e inviata l’istanza, l’Organismo provvederà a emettere un preventivo dei costi della procedura ed a nominare un gestore della crisi. Il gestore è un professionista iscritto all’albo che ha il compito di aiutare il debitore nella redazione del piano di risoluzione della crisi da presentare al giudice per l’omologazione.

In altri termini è l’Organismo di composizione della crisi – tramite il gestore – che decide se il debitore può accedere alla legge 3/2012, quali debiti possono essere cancellati ed in quanto tempo possono essere pagati i rimanenti.

Una volta perfezionata la proposta di risoluzione della crisi, quest’ultima sarà asseverata dal gestore e trasmessa al Giudice per l’omologa. Solitamente decorrono 3/4 mesi dalla data del deposito dell’istanza all’Organismo e l’omologa da parte del Giudice.

In sintesi. Il debitore che intende accedere alla legge 3/2012 può e deve rivolgersi direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente.  A seguito dell’istanza l’organismo nominerà un gestore che assisterà il debitore nella redazione della proposta di stralcio dei debiti fino alla sentenza di omologa del giudice.

articolo a cura avv. Letterio Stracuzzi   http://www.letteriostracuzzi.it



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